Proposta di COSTITUZIONE FEDERALE per la REPUBBLICA ITALIANA elaborata dalla LEGA NORD (DDL costituzionale Speroni et al. dicembre 1994). INDICE Principi fondamentali Parte I Diritti e doveri dei cittadini Titolo I Rapporti civili Titolo II Rapporti etico-sociali Titolo III Rapporti economici Titolo IV Rapporti politici Parte II Ordinamento della Repubblica Federale Titolo I Il Parlamento Sezione I Le Assemblee Sezione II La formazione delle leggi Titolo II Il Presidente della Repubblica Federale Titolo III Il Governo Sezione I Il Consiglio dei Ministri Sezione II La Pubblica Amministrazione Sezione III Gli organi ausiliari Titolo IV La Magistratura Sezione I L'ordinamento giurisdizionale Sezione II Norme sulla giurisdizione Titolo V Gli Stati Titolo VI Le Regioni, le Province, i Comuni Sezione I Il sistema finanziario Titolo VII Garanzie costituzionali Sezione I La Corte Costituzionale Federale Titolo VIII La revisione della Costituzione Sezione I Procedimento ordinario Sezione II Procedimenti speciali Sezione III Limiti Disposizioni finali e transitorie ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 L'Italia e' una Repubblica Federale fondata sui principi della democrazia e dello Stato di diritto. I suoi valori fondamentali sono la liberta' individuale e di mercato e la solidarieta' tra i cittadini. La sovranita' appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Art. 2 La Repubblica Federale italiana e' costituita da Comuni, Province, Regioni, Stati e Federazione; ciascuno di essi e' fornito di autonomi poteri di imposizione fiscale in ragione del perseguimento dei rispettivi compiti fissati dalla Costituzione e dalle leggi di attuazione. La Repubblica Federale si organizza conformemente al principio di sussidiarieta', sia per quanto riguarda i singoli cittadini e le formazioni sociali, sia per quanto riguarda i soggetti pubblici territoriali e non territoriali, nazionali ed internazionali. La bandiera della Repubblica Federale e' il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. Art. 3 Ogni persona ha diritto alla vita. La Repubblica Federale riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale. Art. 4 Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica Federale rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Art. 5 La Repubblica Federale riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro in tutte le sue forme e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilita' e la propria scelta, un'attivita' o una funzione che concorra al progresso morale, materiale e culturale dell'intera comunita' italiana. Art. 6 La Repubblica Federale e' composta dai seguenti Stati (popolazione in milioni): 1. Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria (6.1); 2. Lombardia (8.8); 3. Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia (6.3); 4. Emilia, Toscana (6.1); 5. Romagna, Umbria, Marche, Lazio (5.3); 6. Abruzzi, Molise, Basilicata, Puglia (6.6); 7. Campania, Calabria (7.6); 8. Sicilia (4.9); 9. Sardegna (1.7); e dalle seguenti Regioni: 1. Piemonte; 2. Valle d'Aosta; 3. Lombardia; 4. Trentino-Alto Adige; 5. Veneto; 6. Friuli-Venezia Giulia; 7. Liguria; 8. Emilia; 9. Romagna; 10. Toscana; 11. Umbria; 12. Marche; 13. Lazio; 14. Abruzzi; 15. Molise; 16. Campania; 17. Puglia; 18. Basilicata; 19. Calabria; 20. Sicilia; 21. Sardegna; La citta' di Roma e' capitale della Repubblica Federale e costituisce il Distretto Federale. Le Province ed i Comuni, costituiti in enti autonomi all'interno di ciascuna Regione con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, sotto gli ordinamenti territoriali di base in cui si forma, si sviluppa e si consolida la vita democratica della Repubblica Federale. Art. 7 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Esse hanno diritto di organizzarsi secondo i propri Statuti, purche' non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con la Repubblica Federale sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Art. 8 La Repubblica Federale protegge l'ecosistema ed il patrimonio storico, artistico e culturale. Art. 9 La Repubblica Federale promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Art. 10 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero e' regolata dalla legge in conformita' delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle liberta' democratiche, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica Federale secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non e' ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici, salvo che per delitti di genocidio. Art. 11 La Repubblica Federale ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. A tale scopo la Repubblica Federale aderisce ai principi ed ai valori delle Nazioni Unite ed impegna la sua politica a realizzarli. La Repubblica Federale collabora allo sviluppo dell'Unione Europea per la realizzazione della Federazione degli Stati d'Europa. Art. 12 La lingua ufficiale della Repubblica Federale e' l'italiano; la Repubblica Federale tutela con apposite norme le minoranze linguistiche, anche attraverso l'utilizzo di lingue diverse dall'italiano. PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Titolo I - Rapporti civili Art. 13 La liberta' personale e' inviolabile. Non e' ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o perquisizione personale, ne' qualsiasi altra restrizione della liberta' personale, se non per atto motivato dall'autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessita', ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti provissori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorita' giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E' punita ogni violazione fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di liberta'. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. Art. 14 Il domicilio e' inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della liberta' personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanita' e di incolumita' pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Art. 15 La liberta' e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione puo' avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorita' giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Art. 16 Ogni cittadino puo' circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanita' e di sicurezza. Nessuna restrizione puo' essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino e' libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. Art. 17 I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non e' richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorita', che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumita' pubblica. Art. 18 Tutti hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Art. 19 Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purche' non si tratti di riti contrari al buon costume. Art. 20 Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, ne' di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacita' giuridica e ogni forma di attivita'. Art. 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, l'immagine ed ogni altro mezzo di diffusione, con i soli limiti tassativamente previsti dalla legge a tutela dei diritti della persona. Nessuna manifestazione del pensiero puo' essere soggetta a censura. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a reprimere manifestazioni contrarie al buon costume, nonche' a prevenire ed a reprimere quelle che possono ledere i minori nella formazione della loro personalita' e cultura. Particolare disciplina e' riservata alle manifestazioni lesive, attuate attraverso il mezzo televisivo. Nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge tutti hanno il diritto di ricercare, trasmettere e ricevere informazioni. Sono vietate la raccolta e l'uso di informazioni che implichino discriminazioni o lesioni dei diritti fondamentali della persona. La Repubblica Federale garantisce il pluralismo dei sistemi informativi. La legge detta le norme necessarie per impedire le concentrazioni. Stabilisce la pubblicita' della proprieta' e dei mezzi di finanziamento della stampa e delle emittenti radiofoniche e televisive. Riconosce carattere di preminente interesse generale al servizio pubblico radiotelevisivo e definisce le modalita' per l'istituzione e l'esercizio di emittenti radiotelevisive da parte di privati. Disciplina il diritto di rettifica e le condizioni per l'accesso di singoli e di gruppi al servizio pubblico radiotelevisivo. La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni, iscrizioni, procedure o altri obblighi, eccettuati quelli posti dalle leggi fiscali e di tutela del lavoro, che limitino, vincolino o ritardino in qualunque modo la possibilita' di libera espressione del pensiero. Si puo' procedere a sequestro di mezzi di diffusione dell'informazione soltanto per atto motivato dell'Autorita' giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge lo preveda, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorita' giudiziaria, il sequestro puo' essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorita' giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. Art. 22 Nessuno puo' essere privato, per motivi politici, della capacita' giuridica, della cittadinanza, del nome. Art. 23 Nessuna prestazione personale o patrimoniale, ordinaria o straordinaria, puo' essere imposta se non in base alla legge. Art. 24 Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.2E Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Art. 25 Nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore pnma del fatto commesso. Nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza so non nei casi previsti dalla legge. Art. 26 L'estradizione del cittadino puo' essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non puo' in alcun caso essere ammessa per reati politici, salvo che per i delitti di genocidio. Art. 27 La responsabilita' penale e' personale. L'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tenere alla rieducazione del condannato. Non e' ammessa la pena di morte. Art. 28 I funzionari e i dipendenti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti. In tali casi la responsabilita' civile si estende agli enti di appartenenza. Titolo II - Rapporti etico-sociali Art. 29 La Repubblica Federale riconosce e tutela i diritti della famiglia. Il matrimonio e' ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unita' familiare. Art. 30 E' dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei componenti della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternita' e della maternita'. Art. 31 La Repubblica Federale agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternita', l'infanzia e la gioventu', favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Promuove un'equa e sollecita normativa in materia di adozioni, affidamenti e affiliazioni. Art. 32 La Repubblica Federale tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Art. 33 L'arte, la tecnica e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento. La Repubblica Federale detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per la Repubblica Federale. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole pubblicamente gestite. Le istituzioni di alta cultura, Universita' ed Accademie, svolgono la loro attivita' secondo Statuti che ne garantiscono l'autonomia. Art. 34 La scuola e aperta a tutti. L'istruzione inferiore e' obbligatoria e gratuita ed e' impartita per un periodo minimo prefissato dalla legge federale. La Repubblica Federale assicura alle famiglie la liberta' di scelta tra scuola a gestione pubblica e scuola a gestione privata, secondo le forme prefissate dalla legge. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, hanno diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi. La Repubblica Federale rende effettivo questo diritto. Titolo III - Rapporti economici Art. 35 L'economia della Repubblica Federale si basa sul libero mercato, sul lavoro in tutte le sue forme, sulla libera iniziativa economica dei cittadini. La legge fissa le norme che disciplinano e garantiscono la concorrenza ed il libero accesso ai mercati. La Repubblica Federale garantisce la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori; promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali, intesi ad affermare e regolare i diritti della libera iniziativa e del lavoro; riconosce la liberta' di emigrazione e di mobilita' dei capitali e dei beni al proprio interno e verso l'estero, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge; tutela il lavoro italiano all'estero. Art. 36 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro e in ogni caso adeguata ad assicurare a se' e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa e' stabilita dalla legge federale. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite e non puo' rinunziarvi. Art. 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parita' di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare, assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. La legge federale stabilisce il limite minimo di eta' per il lavoro salariato. La Repubblica Federale tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parita' di lavoro, il diritto alla parita' di retribuzione. Art. 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria. I disabili fisici e psichici hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti pubblici o con pubblico contributo. L'assistenza privata e' libera. E' garantita ai cittadini la liberta' di scelta tra assistenza pubblica ed assistenza privata secondo le forme prefissate dalla legge. Art. 39 L'organizzazione sindacale e' libera ed autofinanziata. L'ordinamento interno e l'attivita' dell'organizzazione sindacale devono essere conformi ai principi della democrazia. La legge, ai fini del conferimento di efficacia obbligatoria generale ai contratti collettivi di lavoro e ai fini della produzione di altri effetti giuridici, determina i criteri per l'accertamento della rappresentativita' dei sindacati. I bilanci dei sindacati debbono essere pubblici e depositati nelle forme di legge. Art. 40 Il diritto di sciopero si esercita nell'amblto delle leggi che lo regolano. Art. 41 L'iniziativa economica privata e' libera e non puo' svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana. Art. 42 La proprieta' e' pubblica o privata. La proprieta' privata e' riconosciuta e garantita; la legge ne determina i modi di acquisto, di godimento e di trasferimento. La proprieta' privata puo' essere, nei casi previsti dalla legge e salvo equo indennizzo, espropriata per motivi di comprovato interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti della Repubblica Federale sulle eredita'. Art. 43 La proprieta' pubblica di attivita' e beni economici e' limitata alla produzione di quei beni e servizi di interesse pubblico che non siano altrimenti offerti dall'iniziativa privata. Art. 44 Al fine di conseguire un razionale ed adeguato sfruttamento del suolo, e' promossa la bonifica e la valorizzazione delle terre, la ricostituzione ed il potenziamento delle unita' produttive agricole, aiuta la piccola e media proprieta' terriera. Art. 45 E' riconosciuta la funzione sociale della cooperazione che abbia comprovato carattere di mutualita'. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi piu' idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalita'. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato. Art. 46 Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, e' riconosciuto il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. Art. 47 E' incoraggiato e tutelato il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Il potere di vigilanza sulle aziende di credito e' affidato dalla legge ad un organo autonomo, distinto dalla Banca Centrale. La Repubblica Federale favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprieta' dell'abitazione, alla proprieta' diretta coltivatrice e al diretto investimento azionario nei complessi industriali, commerciali, bancari ed assicurativi del Paese. Titolo IV - Rapporti politici Art. 48 Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore eta'. Il voto e' personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio e' dovere civico. Il diritto di voto non puo' essere limitato se non per incapacita' civile e per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnita' morale indicati dalla legge. Art. 49 La Repubblica Federale riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere a determinare la politica nazionale secondo i principi fissati dalla Costituzione. L'ordinamento interno e l'attivita' dei partiti devono essere conformi ai principi ed alla prassi della democrazia. I bilanci dei partiti debbono essere pubblici e depositati nelle forme di legge. Art. 50 Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Assemblee per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessita'. Art. 51 Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La legge puo', per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica Federale ed i cittadini dell'Unione Europea. Chi e' chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. Art. 52 La difesa della patria e' dovere del cittadino. Il servizio militare e' obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del citadino, ne' l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa ai principi della Costituzione. Art. 53 Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva. Il sistema tributario e' informato a criteri di progressivita'. Art. 54 Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica Federale e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA FEDERALE Titolo I - I1 Parlamento Sezione I - Le Assemblee Art. 55 Il Parlamento si compone dell'Assemblea Federale e dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei componenti delle due Assemblee nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. Art. 56 L'Assemblea Federale e' eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati all'Assemblea Federale e' di quattrocento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto la maggiore eta'. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica Federale, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni Regione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti. Art. 57 L'Assemblea degli Stati e delle Regioni, e' costituita dai componenti dei Governi degli Stati e dei Governi delle Regioni, che li nominano e li revocano. Art. 58 Ogni Stato ha cinque voti; ogni Regione ha almeno due voti; quelle con piu' di due milioni di abitanti ne hanno quattro; quelle con piu' di cinque milioni di abitanti ne hanno sei. Ogni Stato ed ogni Regione invia tanti componenti quanti sono i suoi voti. I voti di uno Stato o di una Regione possono essere espressi solo unitariamente e solo dai componenti presenti o dai loro sostituti. L'Assemblea degli Stati e delle Regioni elegge il suo Presidente per un anno. L'Assemblea e' convocata dal Presidente secondo le norme del proprio regolamento e quando lo richiedano almeno due Stati, o aJmeno quattro Regioni, o il Governo Federale o il Presidente della Repubblica. I componenti dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni hanno il diritto di assistere alle sedute, anche segrete, dell'Assemblea Federale e delle sue commissioni. Art. 59 L' Assemblea Federale e' eletta per quattro anni. Art. 60 L'elezione della nuova Assemblea Federale ha luogo entro trenta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il decimo giorno dalle elezioni. Finche' non sia riunita la nuova Assemblea Federale sono prorogati i poteri della precedente. Art. 61 Ciascuna Assemblea si riunisce di diritto il primo non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Assemblea puo' essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Art. 62 Ciascuna Assemblea elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sono quelli dell'Assemblea Federale. Art. 63 Ciascuna Assemblea adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Assemblee e il Parlamento riunito possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Assemblea e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non e' presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I componenti del Governo, anche se non fanno parte delle Assemblee, hanno diritto di assistere alle sedute. Se richiesti, hanno l'obbligo di assistere alle sedute, anche tramite rappresentanti appartenenti al proprio dicastero. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. Art. 64 La legge federale determina i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con l'ufficio di componente del Parlamento e di senatore. Nessuno puo' appartenere contemporaneamente alle due Assemblee. Art. 65 L'Assemblea Federale e l'Assemblea degli Stati e delle Regioni giudicano dei titoli di ammissione dei propri componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di incompatibilita'. Art. 66 Ogni componente dell'Assemblea Federale esercita le sue funzioni nell'interesse della Repubblica Federale. Art. 67 I componenti del Parlamento e del Consiglio dei Ministri non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione dell'Assemblea alla quale appartiene, nessun componente del Parlamento puo' essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale non e' obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura. Eguale autorizzazione e' richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un componente del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile. Art. 68 I componenti del Parlamento ricevono una indennita' stabilita dalla legge. Sezione II- La formazione delle leggi Art. 69 La Federazione e' competente ad esercitare la funzione legislativa in via esclusiva nelle seguenti materie mediante deliberazione collettiva e conforme dei due rami del Parlamento: - Affari esteri, fatta salva la possibilita' per le Regioni di stipulare accordi relativi alle materie di proprio interesse non di competenza dello Stato; - Difesa Federale; - Organizzazione Federale della sicurezza pubblica; - Ordinamento della navigazione marittima ed aerea; - Servizi postali, telefonici e radiotelevisivi, interni ed internazionali; - Codificazione penale, ordinamento e reclutamento delle giurisdizioni superiori; - Moneta; - Organizzazione e funzionamento degli Organi costituzionali; - Misure restrittive della liberta' personale; - Tutela federale delle minoranze linguistiche. Art. 70 La Federazione e' altresi' competente ad esercitare la funzione legislativa in via esclusiva nelle seguenti materie mediante la deliberazione dell'Assemblea Federale: - Bilancio della Federazione; - Calamita' naturali; - Politica energetica federale; - Beni culturali e paesistici, di rilievo federale, parchi e riserve federali, tutela ecologica di interesse federale; - Finanza federale, compresa la codificazione sanzionatoria e procedurale relativa ai tributi federali; - Ricerca scientifica e tecnologica, attivita' aerospaziale di interesse federale; - Pesi, misure e determinazioni del tempo; - Rilevazioni statistiche federali; - Passaporti, immigrazione ed emigrazione; - Diritti politici, elettorali, di circolazione, soggiorno e residenza; - Norme elettorali per il Parlamento europeo e norme di incompatibilita' per i componenti dell'Assemblea Federale; - Cittadinanza; - Dogane; - Stato civile; - Esplosivi ed armi non di uso individuale; - Energia nucleare; - Diritto del lavoro; - Istituti previdenziali obbligatori; - Esercizio di arti e professioni; Le funzioni amministrative per le materie elencate dagli articoli 69 e 70 spettano alla Federazione. Le Regioni a Statuto speciale conservano competenze legislative esclusive definite nei rispettivi Statuti, ancorche' ricomprese nell'elenco di cui al primo comma. Art. 71 L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente delle Assemblee. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto per articoli. Tutti i progetti di legge sono presentati all'Assemblea Federale. I componenti dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni presentano i propri progetti di legge all'Assemblea di appartenenza, qualora essi concernano le materie di cui all'articolo 69. Art. 72 Ogni disegno di legge, presentato ad una Assemb1ea e', secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Assemblea stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali e' dichiarata l'urgenza. Puo' altresi' stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge e' rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicita' dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera e' sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. Art. 73 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica Federale entro un mese dall'approvazione. Se le Assemblee, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge e' promulgata nel termine da esse stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. Art. 74 Il Presidente della Repubblica Federale. prima di promulgare la legge, puo', con messaggio motivato alle Assemblee, chiedere una nuova deliberazione. Se le Assemblee approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Art. 75 E' indetto referendum popolare consultivo, abrogativo e approvativo di una legge o di un atto avente valore di legge della Repubblica Federale, quando lo richiedano cinquecentomila elettori, cinque Consigli Regionali e due Parlamenti Statali. Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere l'Asseniblea Federale. La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalita' di attuazione del referendum. Art. 76 L'esercizio della funzione legislativa, non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Art. 77 Il geverno non puo', senza delegazione delle Assemblee, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessita' e d'urgenza, nelle sole materie relative alla sicurezza nazionale, alle calamita' naturali, all'introduzione di norme finanziarie urgenti ed indifferibili, o al recepimento di atti normativi dell'Unione Europea, il Governo adotta, sotto la sua responsabilita', provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Assemblee che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. L'entrata in vigore dei decreti e' subordinata all'espressione da parte del Presidente della Repubblica, di parare positivo circa l'esistenza dei presupposti richiesti dai comma precedente; qualora il parere risulti positivo limitatamente a parti o singole disposizioni, queste sole entrano in vigore. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Assemblee possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Non e' consentito riprodurre in successivi decreti elementi contenuti in decreti respinti o non approvati. Art. 78 Le assemblee deliberano lo stato di guerra e conferigeono al Governo i poteri necessari. Art. 79 L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica Federale su legge di delegazione delle Assemblee. Non possono applicarsi ai reati commessi dal Presidente della Repubblica Federale su legge di delegazione delle Assemblee. Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione. Art. 80 Ogni accordo o trattato di natura internazionale e' portato dal Governo a conoscenza delle Assemblee prima della sua sottoscrizione. Su richiesta di un terzo dei componenti di una delle Assemblee, da presentarsi entro i successivi trenta giorni, il Parlalnento si pronuncia sull'accordo o trattato. Il termine puo' essere ridotto, in casi eccezionali, su richiesta del Governo. Decorso il termine senza che sia stata presentata la richiesta di esame, si intende che il Parlamento consente, a tutti i fini, l'ulteriore corso dell'accordo o trattato. E' sempre autorizzata con legge la ratifica degli accordi o trattati internazionali che importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi e di quelli relativi all'assunzione di obblighi militari. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche in caso di denuncia o di recesso dagli accordi vigenti. Art. 81 Le Assemblee approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. Art. 82 L'Assemblea Federale puo' disporre inchieste su materiale di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorita' giudiziaria. Titolo II - Il Presidente della Repubblica Federale Art. 83 Il Presidente della Repubblica Federale e' eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano dieci delegati per ogni Regione estratti a sorte fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali. L'elezione del Presidente della Repubblica Federale ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora non si raggiunga questa maggioranza, dopo il sesto scrutinio complessivo si procede al ballottaggio fra i due eleggibili che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti. Viene eletto quello che consegue la maggioranza, anche relativa. A parita' di voti e' eletto od entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'. Art. 84 Puo' essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni di eta' e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica e' incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. Art. 85 Il Presidente della Repubblica Federale e' eletto per sei anni e non e' rinnovabile nel mandato. Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente dell'Assemblea Federale convoca in seduta comune il Parlamento per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Assemblee sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Assemblee nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. Art. 86 Le funzioni del Presidente della Repubblica Federale, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Parlamento dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Republica Federale, il Presidente dell'Assemblea Federale indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Assemblee sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione. Art. 87 Il Presidente della Repubblica Federale rappresenta l'unita' della Nazione Italiana. Svolge anche le funzioni di Capo di Stato della Federazione. Puo' inviare messaggi alle Assemblee. Indice le elezioni delle nuove Assemblee e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Assemblee dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari della Federazione. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Assemblee. Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Assemblee. Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Puo' concedere grazie e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. Art. 88 Il Presidente della Repubblica Federale puo', sentito il suo Presidente, sciogliere l'Assemblea Federale. Non puo' esercitare tale facolta' negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. Art. 89 Nessun atto del Presidente della Repubblica Federale e' valido se non e' controfirmato dai ministri proponenti, che se ne assumono la responsabilita'. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri. Art. 90 Il Presidente della Repubblica Federale non e' responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi e' messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Art. 91 Il Presidente della Repubblica Federale, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedelta' alla Repubblica Federale e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. Titolo III - Il Governo Sezione I - Il Consiglio dei Ministri Art. 92 Il Governo della Repubblica Federale e' composto del Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono, insieme, il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica Federale nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri. Art. 93 Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica Federale. Art. 94 Il Governo deve avere la fiducia dell'Assemblea Federale. La stessa accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta all'Assemblea per ottenere la fiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti dell'Assemblea Federale e non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Art. 95 Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne e' responsabile. Mantiene la unita' di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attivita' dei Ministri. I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri. Non puo' essere conferita ai Ministri, Sottosegretari, Commissari o ad altre istituzioni governative alcuna attribuzione concernente materie non elencate negli articoli 69 e 70. Art. 96 Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni o dell'Assemblea Federale, secondo le norme stabilite con legge. Sezione II - La Pubblica Amministrazione Art. 97 L'Amministrazione pubblica e' disciplinata da Statuti e Regolamenti sulla base di principi determinati dalle leggi. Gli indirizzi dell'Amministrazione sono deterrninati dagli organi istituzionali degli enti. Le Amministrazioni sono separate dai rispettivi organi istituzionali. Gli organi istituzionali sono coadiuvati, nell'esercizio delle proprie funzioni, da uffici composti da personale strettamente necessario allo scopo. Le autorita' indipendenti sono costituite con legge. Gli organi istituzionali non ne determinano gli indirizzi ne' la composizione. Art. 98 Costituisce pubblico interesse che tutto il personale delle Pubbliche amministrazioni operi esclusivamente con criteri di efficacia, efficienza, produttivita', funzionalita', imparzialita' e trasparenza. Ogni pubblico dipendente risponde periodicamente dell'applicazione di tali criteri nello svolgimento della sua attivita' e nell'organizzazione del lavoro all'ufficio al quale appartiene. Una quota della retribuzione e' rapportata ai criteri di cui al comma precedente ed e' periodicamente verificata e determinata. I funzionari pubblici, rendono conto periodicamente della loro attivita' documentano i risultati progressivamente conseguiti nell'efficienza dell'ufficio o del servizio, la riduzione dei costi perseguita, il miglioramento della qualita'. I compiti dei funzionari pubblici sono definiti in modo che risultino le responsabilita' professionali, personali, in conseguenza di atti, omissioni e ritardi nei confronti dei cittadini, delle imprese e delle Pubbliche amministrazioni. Art. 99 Contro le azioni ed omissioni dell'Amministrazione, e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale per motivi di legittimita'. La tutela deve essere efficace e comprendere il risarcimento per ogni lesione arrecata illegittimamente. La legge prevede ricorsi amministrativi ed altri istituti idonei a favorire la risoluzione non giurisdizionale delle controversie con la Pubblica amministrazione. La legge definisce i requisiti di ammissione ed i criteri di specializzazione dei magistrati addetti agli organi giurisdizionali che conoscono delle controversie con la Pubblica amministrazione. Il reclutamento e gli organici dei giudici amministrativi di primo grado sono previsti solo su base regionale. Art. 100 L'Amministrazione svolge la sua attivita' secondo criteri di efficacia efficienza, produttivita', funzionalita', imparzialita' e trasparenza. Le Amministrazioni pubbliche sono dirette e gestite attraverso un sistema di controllo interno di gestione che rileva periodicamente i costi delle unita' di prodotto e di servizio ed i risultati conseguiti, sulla base di indicatori specifici continuamente aggiornati anche in relazione a quelli delle amministrazioni similari. Sui risultati dell'esercizio del controllo interno di gestione, viene data comunicazione, su richiesta, ai cittadini, ai componenti degli organi istituzionali elettivi ed alle altre amministrazioni. I procedimenti amministrativi sono regolati in modo che sia assicurato il pieno ed assoluto rispetto dei criteri di cui al primo comma. Le leggi sulla Pubblica amministrazione e le decisioni amministrative sono adottate ed approvate previo esame analitico delle conseguenze sull'organizzazione amministrativa e sulla sua efficienza. Nella disciplina dell'attivita' amministrativa sono garantiti i diritti all'informazione, alla partecipazione nei procedimenti, al controllo dei servizi, alla motivazione delle decisioni. I procedimenti amministrativi devono essere conclusi entro i termini previsti. Per ogni inerzia dell'Amministrazione e' previsto rimedio sostitutivo. Art. 101 Gli impiegati pubblici ed i funzionari professionali sono assunti ed accedono alle qualifiche superiori solo mediante concorsi pubblici che sono svolti su base regionale e per ruoli organici regionali. Nelle piu' alte cariche federali devono trovarsi, in un rapporto adeguato, funzionari di tutti gli Stati. Le persone adibite agli altri uffici federali devono, di regola, provenire dallo Stato in cui esplicano la loro attivita'. L'indipendenza e l'imparzialita' nella gestione e nella disciplina del personale sono garantiti anche dalla composizione degli organi ad essi preposti. I funzionari professionali all'atto dell'inserimento ed in permanenza del rapporto di lavoro dichiarano ed aggiornano la personale appartenenza a partiti, movimenti politici, sindacati e associazioni volontarie. Sezione III - Gli organi ausiliari Art. 102 La Banca d'Italia e' la Banca Centrale della Repubblica Federale; essa e' autonoma ed ha come compito fondamentale di garantire la stabilita' dei prezzi. Le sue funzioni e le sue competenze possono essere trasferite alla Banca Centrale dell'Unione Europea. Il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti sono indipendenti. La nomina dei loro componenti non e' di competenza del Governo. Essi svolgono esclusivamente le funzioni dell' Amministrazione di appartenenza. Le Corti dei Conti Federali e Regionali controllano la legittimita' dell'attivita' delle Amministrazioni della rispettiva circoscrizione, assicurano la regolarita' dei conti, raccolgono e confrontano gli indicatori di efficienza e riferiscono all'Assemblea Federale ed ai Consigli Regionali. Il Consiglio di Stato e' organo di consulenza delle Amministrazioni pubbliche e della Giustizia nell'amministrazione di secondo grado. Titolo IV - La Magistratura Sezione I - L'ordinamento giurisdizionale Art. 103 La giustizia e' amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Art. 104 La funzione giurisdizionale e' esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinarnento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all' amministrazione della giustizia. Art. 105 Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilita' pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. Art. 106 La magistratura costituisce un ordine autonomo indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura e' presieduto dal Presidente della Repubblica Federale. Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo, dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di universita' in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento. I componenti elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finche' sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, ne' far parte di un Parlamento o di un'Assemblea Regionale. Art. 107 Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Art. 108 Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. I magistrati inquirenti sono eletti dai cittadini secondo norme stabilite con legge della Repubblica Federale. La legge sull'ordinamento giudiziario puo' ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni non inquirenti attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di universita' in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano stati iscritti negli Albi speciali per le giurisdizioni superiori per almeno dieci anni. Art. 109 I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, ne' destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura adottato per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della Giustizia ha facolta' di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversita' di funzioni. Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Art. 110 Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia. Art. 111 L'Autorita' giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. Art. 112 Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Sezione II - Norme sulla giurisdizione Art. 113 Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta' personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, e' sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si puo' derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso in Cassazione e' ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. Art. 114 Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Art. 115 Contro gli atti della Pubblica Amministrazione e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa. Titolo V - Gli Stati Art. 116 Gli Stati sono enti territoriali con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione. Sono organi dello Stato il Parlamento, che svolge la funzione legislativa; il Presidente che svolge la funzione esecutiva; la Corte Costituzionale che svolge la funzione di giustizia costituzionale. Il Presidente rappresenta lo Stato. Ogni Stato ha una propria Costituzione. Art. 117 Ogni Stato ha un Parlamento la cui composizione e' fissata dalla Costituzione statale. Nessuno puo' appartenere a piu' di un Parlamento statale o ad un Parlamento statale ed all'Assemblea Federale; i componenti degli organi istituzionali degli Stati non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle rispettive funzioni. Ogni Stato fissa nello Statuto l'istituzione e la composizione dei propri organi, fra i quali un'Assemblea eletta a suffragio universale e diretto. Art. 118 Ogni Stato esercita la funzione legislativa nelle materie non riservate dalla presente Costituzione alla Federazione o ad altri enti territoriali. Puo' delegare funzioni legislative a Regioni, Province e Comuni di appartenenza. Art. 119 Lo Stato non puo' istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra gli Stati. Non puo' adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra gli Stati. Non puo' limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio Federale la loro professione, impiego o lavoro. Titolo VI - Le Regioni, le Province, i Comuni Art. 120 Ogni Regione fissa nello Statuto l'istituzione e la composizione dei propri organi, fra i quali un'Assemblea monocamerale eletta a suffragio universale e diretto. Art. 121 L'Assemblea Regionale esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite alla Regione dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato. Nell'Assemblea Regionale devono trovare adeguata rappresentanza le Province ed i Comuni della Regione. Art. 122 Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie di competenza dello Stato, salvo quelle di interesse locale che sono attribuite dalle leggi allo Stato, alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali. Art. 123 Il sistema di elezione, il numero ed i casi di ineleggibilita' dei componenti dell'Assemblea Regionale sono stabiliti con legge della Regione. Nessuno puo' appartenere contemporaneamente ad un'Assemblea Regionale e ad una delle Assemblee Federali o ad un'altra Assemblea Regionale. L'Assemblea elegge nel suo seno un Presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori. I componenti dell'Assemblea Regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il presidente ed i componenti della Giunta sono eletti dall'Assemblea Regionale tra i suol componenti. Art. 124 Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi dello Stato, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Art. 125 Un Commissario del Governo Federale, residente nel capoluogo della Regione sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dalla Federazione. Art. 126 L'Assemblea Regionale puo' essere sciolta, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo Federale di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica Federale, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Federazione. Col decreto di scioglimento e' nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili all'Assemblea Regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Art. 127 Si puo' con legge dello Stato o degli Stati interessati, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si puo', con referendum e con legge dello Stato o degli Stati interessati e sentite le Assemblee regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra. Art. 128 Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi dello Stato, su iniziativa dei Comuni e sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. Art. 129 I Comuni e le Province hanno autonomia normativa ed amministrativa, autonomia finanziaria di entrata e di spesa, autogoverno nelle forme della democrazia diretta e rappresentativa, autonomia statutaria ed organizzativa. Sezione I - Il sistema finanziario Art. 130 Ogni ente territoriale previsto dalla Costituzione sostiene le spese relative ai propri compiti in modo autonomo, salvo diversa disposizione della Costituzione. Art. 131 La redazione dei conti pubblici deve essere fondata sui principi della trasparenza e della chiarezza, in modo che siano individuate le fonti, la natura, la destinazione e l'entita' delle entrate e delle spese annuali, pluriennali e permanenti. La Federazione e' competente a prevedere la concessione di aiuti finanziari a Stati o a Regioni per investimenti di particolare importanza in tali aree, al fine di impedire una turbativa dell'equilibrio economico generale e per equilibrare la natura e lo stato dei servizi prestati alle rispettive popolazioni. Gli aiuti finanziari hanno luogo sulla base di contributi sostenuti per meta' con risorse della Federazione e per meta' con risorse degli Stati o delle Regioni interessate. Tali aiuti devono essere autonomamente evidenziati nei bilanci dei rispettivi enti territoriali a seconda che siano in uscita o in entrata. La politica di coesione e di solidarieta' tra gli Stati e le Regioni e' attuata dalla Federazione mediante risorse derivanti da specifica imposizione federale. La Federazione con legge puo' adottare per i vari enti territoriali misure volte a tutelare l'ordinamento generale da perturbazioni dell'equilibrio economico generale. Tali misute, in via indicativa, possono concernere l'assunzione di prestiti o il mantenimento di fondi infruttiferi presso la Banca d'Italia. Art. 132 Gli enti pubblici territoriali sono autonomi e reciprocamente indipendenti in materia di bilancio. La legge di bilancio puo', con espresso voto favorevole dei due terzi dei presenti dell'assemblea eletta, stabilire nuovi o maggiori oneri, indicando i mezzi per farvi fronte per tutta la loro durata. Per l'approvazione di tali nuovi o maggiori oneri e' sufficiente la maggioranza dei votanti, se esse si pongono in diretta e mera esecuzione di disposizioni costituzionali. Art. 133 Ogni legge, diversa da quella di bilancio, che comporti nuovi o maggiori oneri deve indicare i mezzi di copertura finanziaria per l'intero periodo di applicazione e deve essere approvata dai due terzi dei presenti dell'assemblea elettiva. Per l'approvazione di tali leggi e' sufficiente la maggioranza dei votanti, se essi si pongono in diretta e mera esecuzione di disposizioni costituzionali. Titolo VII - Le garanzie costituzionali Sezione I - La Corte Costituzionale Federale Art. 134 La Corte Costituzionale Federale giudica: - sulle controversie relative alla legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, come pure dei regolamenti, della Federazione e dello Stato; - sui conflitti di attribuzione tra i poteri della Federazione e su quello tra la Federazione e gli Stati e tra gli Stati; - sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica Federale; - sull'ammissibilita' dei referendum popolari a livello federale. Art. 135 La Corte Costituzionale Federale e' composta di quindici giudici nominati per un terzo dall'Assemblea Federale, per un terzo dall'Assemblea degli Stati e delle Regioni e per un terzo dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrativa. I giudici della Corte Costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori ordinari di Universita' in materie giuridiche e gli avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno venti anni e siano stati iscritti negli Albi per le giurisdizioni speciali per almeno dieci anni. I Giudici della Corte Costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento costituzionale e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica sino alla scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte e' incompatibile con quello di componente del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esersizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalle legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica Federale intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici componenti tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilita' a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalita' stabilite per la nomina dei giudici ordinari. Art. 136 Quando la Corte dichiara l'illegittimita' costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte e' pubblicata e comunicata all'Assemblea Federale ed all'Assemblea degli Stati e delle Regioni e ai parlamenti statali interessati, affinche', ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali. Art. 137 Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilita' dei giudizi di legittimita' costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte Costituzionale non e' ammessa alcuna impugnazione. Titolo VIII - La revisione della Costituzione Sezione I - Procedimento ordinario Art. 138 Se non altrimenti previsto dalla Costituzione, le leggi di revisione della Costituzione sono adottate a maggioranza assoluta dall'Assemblea Federale con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e, successivamente, dall'Assemblea degli Stati e delle Regioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei componenti dell'Assemblea Federale, un terzo dei Consigli Regionali, o cinquecentomila elettori. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi. Sezione II - Procedimenti speciali Art. 139 Una legge che modifica disposizioni costituzionali in conseguenza dell'esercizio delle competenze della Federazione in materia internazionale e di Unione Europea, deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea Federale e dall'Assemblea degli Stati e delle Regioni e dalla maggioranza dei voti validi espressi in occasione di un referendum popolare confermativo. Art. 140 Una legge che modifica la ripartizione delle competenze tra i vari enti territoriali, stabilita dalla Costituzione, deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea Federale e dalla maggioranza dei tre quarti dei componenti dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni. Art. 141 Oltre ai casi indicati espressamente dalla presente Costituzione, con legge che necessita della maggioranza assoluta dei voti dell'Assemblea Federale e dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni, si possono introdurre altre ipotesi di partecipazione popolare alle decisioni fondamentali di ogni tipo ed in ogni momento della procedura ad eccezione della funzione giurisdizionale. Sezione III - Limiti Art. 142 La forma repubblicana non puo' essere oggetto di revisione costituzionale. Art. 143 La presente Costituzione e' la legge suprema della Repubblica Italiana; essa rende invalida ed inefficace ogni disposizione normativa incompatibile. Nessuna disposizione di questa Costituzione rende invalide od inefficaci le leggi emanate, gli atti adottati o le misure prese dai competenti enti territoriali, necessari in conseguenza degli obblighi discendenti dalla partecipazione della Repubblica Federale Italiana all'Unione Europea o alle comunita' o alle relative istituzioni, o dagli organismi competenti in forza dei trattati istitutivi delle Comunita', di avere forza di legge nella Repubblica Federale. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Le leggi di ratifica ed esecuzione dei trattati in vigore al momento dell'emanazione della presente Costituzione, anche se in contrasto con la presente Costituzione, hanno piena validita' ed efficacia e potranno essere modificate o abrogate solo con leggi di revisione costituzionale di cui all'art. 143. Se non altrimenti disposto da questa Costituzione, tutte le leggi e gli atti ad esse equiparati attualmente in vigore nella Repubblica Italiana, come pure tutti gli organi ed i soggetti pubblici attualmente esistenti, continueranno rispettivamente ad avere validita' e ad esercitare le proprie funzioni, come se la revisione di questa Costituzione in senso federale non fosse stata approvata; essi nondimeno potranno essere revocati, aboliti o modificati dagli organi e soggetti competenti in conformita' dei poteri conferiti da questa Costituzione.